Gestione rapporto con i collaboratori sportivi dilettanti
L’art 67, lettera m), del Tuir consente solo alle asd/ssd a r.l. di erogare, a favore di chi svolge attività sportiva dilettantistica, importi per cui è previsto un regime fiscale e previdenziale di favore (non concorrenza entro il limite dei 10.000,00 euro. Trattasi di some qualificabili tra i redditi diversi.
Con sentenza del 23.08.2021 la sezione lavoro della Corte di appello di Roma ha classificato come lavoro autonomo gli importi percepiti da un istruttore possessore di un diploma rilasciato da un organismo affiliante. Secondo il predetto orientamento giurisprudenziale “la qualificazione deve essere effettuata prescindendo dalla natura del rapporto instaurato” e valutando il carattere professionale, la continuità della prestazione resa e la corresponsione di compensi non simbolici. Alla luce della sentenza sopra richiamata l’applicazione degli articoli 69 e 67, lettera m), del Tuir deve limitarsi ai soli rapporti occasionali. È dunque evidente che tutti quei rapporti professionali e continuativi, seppur al di sotto della soglia dei 10.000,00 euro, presentano delle criticità che, al fine di evitare spiacevoli/pesanti conseguenze, dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte di ogni ente sportivo interessato.
Il giudicante di secondo grado in esame ha statuito che “.. la mera iscrizione” al registro Coni non è sufficiente a qualificare come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir, i compensi erogati agli istruttori sportivi operanti all’interno della società medesima; “ciò che rileva ai fini dell’esonero dall’obbligo contributivo è che l’attività svolta dall’atleta e/o dall’istruttore non abbia carattere professionale, essendo l’intento del legislatore quello di favorire lo svolgimento di attività sportive per mere finalità ludiche e non anche imprenditoriali. Dunque, anche qualora il soggetto in favore del quale l’attività è resa non persegua fine di lucro, se l’atleta o l’istruttore esercitano professionalmente la loro attività, con inserimento stabile nella struttura organizzativa dell’associazione sportiva, prevale l’esigenza costituzionale di tutela del lavoro con conseguente persistenza dell’obbligo contributivo.”
La Corte poi così conclude: “Appare, pertanto, evidente come tutte le dichiarazioni rese dagli istruttori, complessivamente valutate, denotino il carattere professionale della loro prestazione lavorativa all’interno della palestra gestita dalla società appellata, in ragione del possesso di titoli professionali per svolgere la loro attività di formazione dei soci, della continuità nel tempo della prestazione resa, protrattasi per svariati anni senza sostanziale soluzione di continuità, e della percezione di un corrispettivo non certamente simbolico, come attestano le ricevute ed i modelli 770 prodotti in atti. Ne deriva, dunque, che, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro con la società appellata, ciò che rileva ai fini della non sussunzione dei compensi percepiti nel paradigma normativo di cui all’articolo 67, comma 1, cit. è il carattere professionale della prestazione svolta dai tre istruttori sportivi.” Pertanto si stabilisce l’obbligo di contributi per istruttori in possesso di titoli abilitanti.
Questa conclusione è molto onerosa, quindi come sempre è stato ribadito, se questo reddito è l’unica fonte di sostegno si deve decidere un diverso inquadramento, NON E’ APPLICABILE l’art. 67 lettera m) del Tuir.