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Decreto Liquidità n. 23 del 8 aprile 2020 L'Accesso al Credito per il Terzo Settore

Il decreto legge 8 aprile 2020 n.23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 dell'8 aprile 2020, (cosiddetto "decreto Liquidità") contiene alcune misure di interesse per gli enti del terzo settore (ETS), per gli Enti di Promozione sportiva (EPS), per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e per gli Enti non commerciali in genere.

In particolare, ci riferiamo con questo contributo agli articoli 13 (Fondo Centrale di Garanzia PMI) ed articolo 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto del Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti).  

Le misure previste da questo nuovo provvedimento si sommano a quelle del Cura Italia n. 18 del 17 Marzo 2020.    

Il Terzo settore non compare in modo esplicito, analogamente a quanto avvenuto nel testo del Cura Italia, dove ci si limitava a parlarne, in pratica, per il rinvio dell'approvazione dei bilanci e della modifica degli statuti; compare per la prima volta il mondo sportivo (art.14) che il Cura Italia aveva esplicitamente citato solo per quanto riguardava la sospensione dei  versamenti tributari e contributivi.

Vi è però da dire che nella definizione di piccole e medie imprese che rientrano tra i beneficiari delle misure Cura Italia e del Decreto liquidità, sono però sempre compresi gli enti non profit che svolgono attività economica (fondazioni, associazioni, etc) oltre ovviamente alle cooperative e alle imprese sociali, che sono imprese a tutti gli effetti. Questo lo si evince dalla definizione di PMI riportata nella Raccomandazione della Commissione Europea del maggio 2003 all'articolo 1, a cui bisogna fare riferimento, secondo le quali: impresa è "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, anche in forma associativa".

Si ritiene, quindi, che la  mancanza della finalità di lucro non sia di ostacolo alla possibilità di accesso a tali misure da parte del mondo del Non Profit, anche se probabilmente limitato a quelle associazioni ed enti in possesso di partita IVA e, in quanto tali, esercenti attività "imprenditoriali" come delineato dalla Commissione europea.

Una ulteriore condizione per l'accesso al credito previsto dall'art.13 è poi rappresentata dalla necessità di ottenere preliminarmente, da parte del nostro Paese, l'autorizzazione della Commissione Europea: sino a che il decreto non avrà superato l'esame della Commissione europea, infatti, le misure ivi previste non saranno operative.

Articolo 13 Decreto Liquidità n. 23 del 08/04/2020 – Fondo centrale di garanzia PMI si evidenziano  le due principali misure al riguardo:

  • le PMI che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro, possono attingere al Fondo che garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente permettendo all'Istituto finanziario  di erogare la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo di Garanzia stesso. Si evidenzia che nessuna erogazione di credito avviene senza prima un'istruttoria. La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo predefinito; il preammortamento sarà  di 24 mesi in qui non pago le rate, ed a partire dal 25^ mese inizio a pagare le rate del finanziamento la durata massima di 72 rate pari a 6 anni;   
  • le  PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti  con importi fino al 25% dei ricavi 2019 ,la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi .

Vi sono tante altre opportunità di  accesso al Fondo di Garanzia, anche della Sace Spa, legate non solo ai ricavi ma anche al costo del personale ma il vero nodo da sciogliere sarà il comportamento che terranno le banche, che sono il braccio operativo dell'erogazione della liquidità; riconosceranno l'applicabilità di tali misure per gli  enti non profit possessori di partita IVA ? E', anche per questo, consigliabile sin da ora cominciare a rivolgersi al proprio istituto bancario per chiedere informazioni (l'Associazione Bancaria Italiana - ABI, ha diramato ieri un documento contenente le prime istruzioni).

Articolo 14 del Decreto Liquidità n. 23 del 08/04/2020 - Finanziamenti erogati dall'Istituto del Credito Sportivo per esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti.

Trattasi di due tipologie di fondi a cui possono accedere Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le ASD/SSD a r.l..

Il primo è quello istituito dalla legge di bilancio 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90 "disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"), comma 12, (Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria) a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree); il secondo, è quello reso disponibile dalla legge costitutiva dell'Istituto del Credito Sportivo (legge 24 dicembre 1957, n. 1295) articolo 5, comma 1 ("contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali").

Sino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità di EPS e ASD/SSD iscritte nel Registro CONI, il primo fondo può prestare garanzia sui finanziamenti erogati dal Credito Sportivo o da altro istituto bancario ed ha una dotazione, per il 2020, di 30 milioni di euro. Il secondo, può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dal Credito Sportivo o da altro istituto bancario ed ha una dotazione, per il 2020, di 5 milioni di euro.

Le modalità di concessione di garanzie e contributi saranno stabilite dallo stesso Istituto per il Credito Sportivo che, sul proprio sito, ha preannunciato che è in fase di eleborazione dei criteri e del regolamento per rendere accessibile tale opportunità, e che li renderà noti entro la fine della prossima settimana.

Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 Prestiti, Mutui, Leasing: le misure di sostegno Mondo No Profit

Vogliamo dare un aggiornamento sui alcuni argomenti legati ai decreti legge approvati in questo periodo delicato Covid-19. Il Decreto Legge Cura Italia del 17/03/2020 n. 18  prevede, all'art. 49 e seguenti, una serie di incentivi finanziari e misure di sostegno alle PMI cioè micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall'epidemia di Covid-19.

In particolare, l'art. 56 prevede meccanismi di moratoria per l'indebitamento in essere, quali la proroga delle aperture di credito, la sospensione delle rate dei mutui e dei leasing.

CHI SONO I BENEFICIARI?

Prima di entrare nel dettaglio delle misure previste, è opportuno soffermarsi sul novero dei soggetti che ne possono beneficiare, più ampio di quello che sembra riguardando, potenzialmente, anche il mondo del Non Profit.

La norma si riferisce alle PMI "alle micro, piccole e medie imprese come definite, dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003", (comma 5 dell'art. 56).

In base a tale Raccomandazione, tralasciando i limiti dimensionali, viene definita impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, anche in forma associativa".

Si ritiene, quindi, che la mancanza della finalità di lucro non sia di ostacolo alla possibilità di accesso a tali misure da parte del mondo del Non Profit, anche se probabilmente limitato a quelle associazioni in possesso di partita iva e, in quanto tali, esercenti attività "imprenditoriali" come delineato dalla Commissione europea. 

Dubbi, invece, non ce sono per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata e per le imprese sociali che sicuramente possono accedere ai benefici del sostegno al credito e, in particolare, alle agevolazioni di cui all'art. 56 .

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI?

Entrando nel dettaglio delle misure previste dall'art. 56 , possiamo sintetizzarle in tre gruppi di agevolazioni:

  1. Divieto delle banche di richiedere il rientro/revoca dei fidi e prestiti accordati fino al 30 settembre 2020;
  2. Proroga, alle medesime condizioni, fino al 30 settembre 2020, dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
  3. Sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020; è facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

In particolare, il beneficio previsto alla lettera C potrebbe essere di grande interesse per le società sportive dilettantistiche che abbiano stipulato mutui/leasing per acquisire delle strutture sportive/immobili e le relative attrezzature per l'esercizio dell'attività.

COME SI OTTIENE L'AGEVOLAZIONE?

L'agevolazione non è automatica ma prevede una specifica richiesta dei beneficiari.  

La comunicazione di volersi avvalere del beneficio può essere inviata, da parte degli interessati, anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Tale comunicazione dovrà essere corredata da apposita autocertificazione, redatta ai sensi dell'art.47 del dpr 445/2000, con utilizzo della modulistica predisposta dalle banche stesse, con cui il beneficiario dichiari il possesso dei requisiti di legge.

La richiesta, in presenza dei requisiti di legge, non è soggetta alla discrezionalità dell'Ente Finanziatore (Banca, società di leasing etc) e va, quindi, automaticamente accolta.

In tal senso, il Mef ha rassicurato che tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse rispettano i requisiti previsti dal Decreto.

E' opportuno rammentare che non possono beneficiare della norma agevolativa i soggetti le cui esposizioni debitorie siano classificate come "deteriorate" ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” significa avere rate di mutui non pagate da più di 90 gg, oppure “Inadempienze probabili” termine riconducibile a quel debitore rispetto al quale l’istituto di credito reputa improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che essi possano integralmente adempiere alle obbligazioni. Queste sono posizioni classificate a sofferenza quindi quelle a cui il credito è passato a contenzioso.

Alla luce dell'interpretazione normativa esposta, considerando l'amplia platea potenzialmente interessata alle agevolazioni di cui sopra, è auspicabile che il MEF si pronunci per sciogliere i dubbi e confermare l'applicabilità dei benefici previsti dalla norma a tutto il mondo del Non profit e non solo alle imprese sociali e alle società sportive dilettantistiche.

Prevenire e gestire la crisi d'impresa

Il nuovo codice della crisi d'impresa, con l'introduzione dell'art. 2086 comma 2 codice civile, ha introdotto l'obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa ed il recupero della continuità aziendale.

Il seminario, organizzato dalla Camera di Commercio di Verona in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, si propone di fornire una prima informazione sulla riforma e sui principali adempimenti, anche organizzativi, che le imprese dovranno adottare nei prossimi mesi.

Martedì 04 febbraio 2020 alle ore 16:45.
Presso SALA COMUNALE PICCOLO SALIERI in Viale Don Minzoni n. 11 - Legnago (Vr).
Convegno GRATUITO e APERTO A TUTTI previa iscrizione.

Programma evento CCIAA sede di Legnago 04022020 page 0001

Adeguamenti statutari - Codice del Terzo Settore

A più riprese, i legali rappresentanti degli Enti del Terzo Settore, attualmenti iscritti nei registri ONLUS, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, hanno contattato la Regione Veneto per avere chiarimenti in merito alle modalità di approvazione degli adeguamenti statutari richiesti dal c.d. Codice degli Enti del Terzo settore entro il prossimo 3 agosto 2019 (art. 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, nel testo consolidato derivanti dalle modifiche apportare dal c.d. decreto correttivo).

Per quanto riguarda le formalità necessarie per l'iscrizione di tali adeguamenti nel Registro regionale gestito dalla Regione del Veneto, si richiama l'attenzione degli Enti, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della Respnsabilità sociale delle imprese n. 20 del 27 dicembre 2018 (rinvenibile all'idirizzo web: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Attuazione-Codice-del-terzo-settore-Circolare-di-diritto-transitorio-aspx "" (....) Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla conseguente possibilità di applicare l'art. 22 del codice del tezo settore, le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'art. 2 comma 1 del P.P.R. n. 361  del 2000. La circolare ministeriale prosegue precisando ulterirmente che resta (...) ferma la necessità dell'atto pubblico per le modifiche degli statuti degli enti in possesso di personalità giuridica.

Riferimenti normativi:

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali  n. 20 del 27 dicembre 2018

- D.P.R. n. 361 del 2000

- D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017

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