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Gestione rapporto con i collaboratori sportivi dilettanti

L’art 67, lettera m), del Tuir consente solo alle asd/ssd a r.l. di erogare, a favore di chi svolge attività sportiva dilettantistica, importi per cui è previsto un regime fiscale e previdenziale di favore (non concorrenza entro il limite dei 10.000,00 euro. Trattasi di some qualificabili tra i redditi diversi.

Con sentenza del 23.08.2021 la sezione lavoro della Corte di appello di Roma ha classificato come lavoro autonomo gli importi percepiti da un istruttore possessore di un diploma rilasciato da un organismo affiliante. Secondo il predetto orientamento giurisprudenziale “la qualificazione deve essere effettuata prescindendo dalla natura del rapporto instaurato” e valutando il carattere professionale, la continuità della prestazione resa e la corresponsione di compensi non simbolici. Alla luce della sentenza sopra richiamata l’applicazione degli articoli 69 e 67, lettera m), del Tuir deve limitarsi ai soli rapporti occasionali. È dunque evidente che tutti quei rapporti professionali e continuativi, seppur al di sotto della soglia dei 10.000,00 euro, presentano delle criticità che, al fine di evitare spiacevoli/pesanti conseguenze, dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte di ogni ente sportivo interessato.

Il giudicante di secondo grado in esame ha statuito che “.. la mera iscrizione” al registro Coni non è sufficiente a qualificare come redditi diversi,  ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir, i compensi erogati agli istruttori sportivi operanti all’interno della società medesima; “ciò che rileva ai fini dell’esonero dall’obbligo contributivo è che l’attività svolta dall’atleta e/o dall’istruttore  non abbia carattere professionale, essendo l’intento del legislatore quello di favorire lo svolgimento di attività sportive per mere finalità ludiche e non anche imprenditoriali. Dunque, anche qualora il soggetto in favore del quale l’attività è resa non persegua fine di lucro, se l’atleta o l’istruttore esercitano professionalmente la loro attività, con inserimento stabile nella struttura organizzativa dell’associazione sportiva, prevale l’esigenza costituzionale di tutela del lavoro con conseguente persistenza dell’obbligo contributivo.”

La Corte poi così conclude: “Appare, pertanto, evidente come tutte le dichiarazioni rese dagli istruttori, complessivamente valutate, denotino il carattere professionale della loro prestazione lavorativa all’interno della palestra gestita dalla società appellata, in ragione del possesso di titoli professionali per svolgere la loro attività di formazione dei soci, della continuità nel tempo della prestazione resa, protrattasi per svariati anni senza sostanziale soluzione di continuità, e della percezione di un corrispettivo non certamente simbolico, come attestano le ricevute ed i modelli 770 prodotti in atti. Ne deriva, dunque, che, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro con la società appellata, ciò che rileva ai fini della non sussunzione dei compensi percepiti nel paradigma normativo di cui all’articolo 67, comma 1, cit. è il carattere professionale della prestazione svolta dai tre istruttori sportivi.” Pertanto si stabilisce l’obbligo di contributi per istruttori in possesso di titoli abilitanti.

Questa conclusione è molto onerosa, quindi come sempre è stato ribadito, se questo reddito è l’unica fonte di sostegno si deve decidere un diverso inquadramento, NON E’ APPLICABILE l’art. 67 lettera m) del Tuir.

Slitta al 2022 la nomina dei Revisori nelle Srl

Nuovo slittamento degli obblighi previsti dal nuovo Codice della Crisi.

Con la conversione del Decreto Rilancio (DL n.34 del 19.05.2020), mediante la Legge n. 77 del 17.07.2020, all'art.51 bis è stata modificata ulteriormente la disciplina relativa all'obbligo di nomina dei Revisori / Sindaci nelle SRL, al superamento dei limti di cui all'art. 2477 del Codice Civile. Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stato rettificato, prevedendo lo slittamento della nomina di Revisore o Sindaco al 2022, con l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

L'obbligo è relativo alle SRL che superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

1. Totale dell'Attivo di Stato Patrimoniale: 4 milioni di euro;

2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3. Dipendenti occupati in media durante l'anno : 20 unità.

Il bienno da sottoporre a monitoraggio viene slittato quindi al biennio 2020 e 2021, al posto delle annualità 2017 e 2018, previste inizialmente. Viene così ritardata l'entrata in funzione del sistema di segnalazione interne di allerta, previsto e sostenuto coma punto di forza della Rifroma del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza. Parallelamente, per le Piccole Imprese che non superano i limiti dimensionali sopra descritti, il sistema di allerta all'OCRI, organismi preposti per la gestione della situazioni di crisi d'impresa, slitta a settembre 2021.

Nonostante queste dilazioni temporali così ampie, è fondamentale, già da ora, adottare assetti organizzativi e amministrativo-contabile che permettano di monitorare i risultati aziendali, anche sul piano previsionale, soprattutto in questo contesto storio così incerto.

 

Definite le modalità di cancellazione automatica dei debiti fino € 5.000

Recentemente, con un apposito Decreto, il MEF ha individualto le modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.03.2021, fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010. Il beneficio spetta ai soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a € 30.000.

E' stata inoltre fissata al 31.10.2021 la data in cui interverrà tale cancellazione.

Riferimenti normativi: art.4 DL n. 41/2021 e DM 14.07.2021.

L'Organo di controllo negli Enti Terzo Settore

Con piacere la Dott.ssa Barbara Rampani ha collaborato con la Commissione Enti No Profit, Presidente Dott.ssa Luisa Ceni; Centro Servizio per il Volontariato di Verona Responsabile area consulenza Dott.ssa Elena D'Alessandro; Commissione Cooperative Presidente Dott.ssa Ilaria Guarise; Commissione Revisione e Collegio Sindacale Presidente Dott.ssa Anna Ferdizzi, ed il collega Dott. Davide Fiore alla stesura di slide legate al webinar del 01 aprile 2021 "L'Organo di controllo negli Enti del Terzo Settore" argomenti di notevole interesse in un contesto normativo in continua evoluzione.

 

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